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CIRCOLO VETERINARIO SARDO
1. COSTITUZIONE, SEDE, CARATTERE E DURATA
Si costituisce l’associazione culturale “CIRCOLO VETERINARIO SARDO” (C.V.S.) con sede in via Catte, 134 (
Nuoro ) . Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di
legge in materia. Il C.V.S. è un’associazione culturale non a scopo di
lucro, apolitica, apartitica che si pone come obbiettivo quello di
promuovere presso i propri aderenti il costante aggiornamento
scientifico, inteso come patrimonio culturale da dividere con i
colleghi e rivolto al miglioramento della qualità delle prestazioni
professionali offerte. La durata dell’associazione è illimitata.
2. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Il
C.V.S. si propone lo scopo di favorire l’educazione permanente dei suoi
membri e la loro qualificazione professionale; tale obbiettivo è da
conseguirsi tramite l’utilizzo di tutti i canali informativi
disponibili (pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi e
corsi di specializzazione, elaborazione di casistica clinica etc…) e le
acquisizioni derivanti da tali fonti vengono messe a disposizione dei
colleghi interessati, considerando il diffondersi e il confronto delle
opinioni e delle idee come indispensabile strumento di crescita per
l’intera categoria. Per promuovere ed incrementare lo scambio di
opinioni sono previsti periodicamente momenti di incontro, sotto forma
di tavole rotonde, presentazioni di casi clinici, meeting di
aggiornamento ai quali tutti i soci sono invitati a partecipare
ciascuno con il patrimonio della propria esperienza professionale. I
soci sono disponibili ad accogliere presso le proprie strutture
lavorative a titolo gratuito studenti e laureati in medicina
veterinaria con i quali condividere esperienze professionali
nell’ottica di un reciproco scambio culturale. Obbiettivo importante è
la messa a punto di uno standard professionale elevato ed omogeneo,
inteso come codifica degli aspetti qualitativi e quantitativi delle
prestazioni mediche offerte all’utenza sul modello delle analoghe
valutazioni approvate dalle associazioni veterinarie europee e
statunitensi.
3. SOCI
I soci dell’associazione si dividono in:
a-Soci effettivi: medici veterinari iscritti agli Ordini di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e studenti iscritti presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Sassari; i soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
b-Soci aggiunti: medici veterinari di nazionalità
italiana iscritti ad altri ordini, medici veterinari di altre
nazionalità e studenti in medicina veterinaria iscritti in altre
università; i soci aggiunti non hanno diritto di voto ne di essere
eletti negli organi associativi.
c-Soci
onorari: personalità che si siano particolarmente distinte per meriti
scientifici nel campo della cura degli animali o che abbiano
contribuito in maniera meritoria nei confronti dell’associazione; i
soci onorari non pagano quote associative e non hanno diritto di voto
ne di essere eletti negli organi associativi.
Le
iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è
accolta. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso
il diritto di recesso. L’adesione all’associazione comporta per
l’associato di maggior età il diritto di voto per l’approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione. La qualifica di socio si perde per
decesso, dimissioni, morosità ed indegnità; l’indegnità verrà sancita
dal Consiglio Direttivo.
4. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
l Assemblea
l Consiglieri
l Presidente
l Vicepresidente
l Collegio dei probiviri
5. PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’associazione
ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare
all’assemblea sia ordinaria sia straordinaria i soci effettivi in
regola. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta
all’anno entro il 28 Febbraio per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso e per
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può inoltre
essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
1. per decisione del consiglio direttivo
2. su richiesta indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci
6. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le
assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate con preavviso di
almeno 20 giorni tramite avviso in bacheca, per lettera o per mail.
7. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione
essa è validamente costituita se è presente almeno il 10% dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima
che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad un altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in
numero superiore a uno. L’assemblea è presieduta dal presidente
dell’associazione. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti
dal segretario dell’associazione o da persona di volta in volta
designata dal presidente. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima
che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più
uno dei voti espressi. In caso di parità dei voti l’assemblea deve
essere chiamata a votare una seconda volta. In caso di ulteriore parità
prevale il voto del presidente. L’assemblea straordinaria delibera, sia
in prima che in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei voti
espressi. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
8. COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:
a-discutere e deliberare su bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b-eleggere il presidente, i membri del consiglio direttivo e il collegio dei probiviri;
c-fissare
su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e i
contributi associativi nonché le eventuali penali per i ritardati
pagamenti;
d-deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
In sede straordinaria:
e-deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
f-deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
g-deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
h-deliberare
su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal consiglio direttivo o su richista di almeno 1/3 dei
soci.
9. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a-deliberare
su questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione
delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo
tutte le iniziative del caso;
b-predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
c-deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d-dare parere su ogni altro oggetto sottoposto a suo esame dal presidente;
e-procedere alla revisione dell’elenco dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
f-deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
g-deliberare
sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituti
che interessino l’attività dell’associazione, designandone i
rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il
consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di
mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti
prevale il voto del presidente
10. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
consiglio direttivo è formato da 5 membri, dura in carica tre anni e
comunque fino all’assemblea ordinaria che presiede al rinnovo delle
cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere
riconfermati. I membri del consiglio non ricevono alcuna remunerazione
in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
11. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni volta
che il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno
due componenti. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano
presenti la maggioranza dei membri dello stesso.
12. COMPITI DEL PRESIDENTE
Il
presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti,
di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità
generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al
presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente
sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni
dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare ad
uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o
permanente.
13. COMPITI DEL VICEPRESIDENTE
Il
vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni ed in ogni
caso di assenza o impedimento di questo, lo sostituisce in tutte le sue
attribuzioni.
14. ELEZIONE DEL PRESIDENTE
il presidente viene eletto dall' assemblea ordinaria
dei soci, dura in carica tre anni o comunque fino all’assemblea
ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
15. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE
Il
vicepresidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica tre
anni o comunque fino all’assemblea ordinaria che provvede al rinnovo
delle cariche sociali.
17.COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il
collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea ordinaria
contestualmente al consiglio direttivo è per la stessa durata di
questo. Il collegio dei probiviri è composto da un minimo di tre membri
e esercita funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo. È presieduto
dal membro più anziano per età. Tutte le eventuali controversie tra gli
associati relative al raporto associativo a tra essi e l'associazione
ed i suoi organi saranno devolute al Collegio dei Probivi i quali
giudicheranno ex bono at equo senza formalità di procedura entro tenta
giorni dalla presentaione di un ricorso. Le sue decisioni sono
insindacabili e inappellabili. È escluso il ricorso ad ogni altra
giurisdizione.
16. FINANZE E PATRIMONIO ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a-dalla
quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione
all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
b-da versamenti volontari degli associati;
c-da
eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in
relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d-da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
e-utili derivanti da organizzazione di manifestazioni.
17. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
All’associazione
è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo
di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
18. DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I
contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso,
qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi
soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte
dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo intero per
l’anno solare in corso.
19. DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’adesione
all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e
al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà
degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al
patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i
versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e
l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non
sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso
di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione,
di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo
alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo
di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri
diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo
particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi
né a causa di morte.
20. NORME FINALI E GENERALI ESERCIZI SOCIALI:
L’esercizio
sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre
dello stesso anno, per ogni esercizio è predisposto bilancio preventivo
e consuntivo. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il consiglio
direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo
esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. I bilanci
devono restare depositati presso la sede dell’associazione almeno nei
tre giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
21. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In
caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o
più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla
liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e
salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
22.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico
italiano.
Letto, confermato e sottoscritto a Nuoro, il 15\04\2008
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